Questioni giuridiche | SantéPsy.ch

L'assicurazione malattie obbligatoria

Che cosa viene rimborsato?

L’assicurazione malattie obbligatoria copre le prestazioni fornite dai medici autorizzati all’esercizio della professione a carico dell’assicurazione oppure da persone che offrono delle cure su mandato medico[1]. Ciò significa che l’assicurazione paga unicamente le cure fornite da professionisti riconosciuti/autorizzati.

Inoltre, la presa a carico avviene a condizione che tali prestazioni siano riconosciute essere efficaci, appropriate ed economiche[2].

Le psicoterapie eseguite da un medico o da uno psicologo su mandato di un medico, sono rimborsate. Esse devono basarsi su metodi la cui efficacia è scientificamente provata[3]. Se ciò è il caso, l’assicurazione rimborsa 40 sedute[4]. Per poter proseguire con la psicoterapia oltre le 40 sedute, il medico curante deve trasmettere un rapporto al medico di fiducia dell’assicuratore. Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto del medico curante, l’assicuratore deve informare l’assicurato se e per quanto tempo continuerà ad assumersi i costi[5].

I medicamenti sono rimborsati se figurano su una lista stilata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)[6], se sono prescritti da un medico e utilizzati secondo le indicazioni menzionate sul foglietto illustrativo. L’elenco può essere ordinato all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)[7]. Se il medicamento viene utilizzato per motivi diversi da quelli per cui è stato immesso sul mercato, occorre richiedere all’assicuratore una garanzia di pagamento[8]. È già successo che il Tribunale federale abbia obbligato un assicuratore a rimborsare un medicamento “fuori etichetta” per un disturbo psichico. 

 

Cosa bisogna pagare di tasca propria?

Oltre al premio dell’assicurazione, l’assicurato deve pagare le proprie fatture del medico fino al raggiungimento dell’ammontare della propria franchigia (minimo 300 CHF all’anno). Egli deve anche pagare il 10% dei costi che superano la franchigia (quota parte) fino a un massimo di 700 CHF all’anno[9]. Inoltre, in caso di ospedalizzazione, l’assicurato deve pagare 15 CHF al giorno, senza limite di tempo[10]. È quello che l’assicurazione definisce “partecipazione ai costi”.

 

E i trasporti?

Affinché l’assicurazione entri in materia, è necessario che per il trasporto vi sia un’indicazione medica e che lo stato di salute non permetta all’assicurato di utilizzare un altro mezzo pubblico o privato[11]. Anche se tutte queste condizioni sono soddisfatte, l’assicurazione si assume unicamente il 50% dei costi e non verserà più di 500 CHF all’anno[12].

 

È possibile farsi curare in un ospedale situato al di fuori del proprio Cantone di residenza?

In linea di principio, l’assicurato ha il diritto di scegliere un ospedale del proprio Cantone di residenza o di un altro Cantone, se l’ospedale scelto è adatto a trattare la sua malattia e figura su una lista stilata dall’uno o dall’altro Cantone[13]. Tuttavia, è possibile che dei costi vengano fatturati direttamente al paziente se l’ospedale scelto al di fuori del Cantone di residenza applica una tariffa più elevata dell’ospedale del proprio Cantone. Conviene dunque informarsi in anticipo.

 

Pagamento dei premi dell’assicurazione malattie obbligatoria

L’assicurazione malattia è obbligatoria per tutte le persone domiciliate in Svizzera, anche se costosa per l’assicurato[14]. L’assicurato che non paga i propri premi o la partecipazione ai costi riceve un richiamo e poi un avvertimento. Se il pagamento non viene effettuato, l’assicuratore deve avviare dei procedimenti giudiziari, ma non può compensare le prestazioni con i premi che gli sono dovuti[15].

Va inoltre osservato che in determinati casi è possibile beneficiare di sussidi per i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria.

Per informarsi sul proprio diritto al sussidio:

In caso di conflitto con l’assicuratore

In caso di problemi con l’assicuratore e difficoltà a trovare un accordo, è possibile rivolgersi al mediatore dell’assicurazione malattie: https://www.om-kv.ch/it. Questa procedura non sostituisce un processo. I termini di pagamento o di disdetta rimangono invariati.

[1] Art. 35 LAMal
[2] Art. 32 LAMal
[3] Art. 2 OPre
[4] Art. 3 OPre
[5] Art. 3 b OPre
[6] Art 52 cpv. 1 lett. b LAMal; https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/kuv-leistungen/arzneimittel/Spezialit%C3%A4tenliste/spezialitaetenliste-pdf-stand-01.02.2017.pdf.download.pdf/Elenco%20delle%20specialit%C3%A0%20in%20PDF%20Stato%20del%2001.02.2017.pdf
[7] Art. 29 cpv. 2 OPre https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/start/(layout=7.01-13_131_69_135_6_133&carea=%24ROOT&rdb=0&uiarea=0)/.do
[8] Art. 71a cpv. 2 OAMal
[9] Art. 64 LAMal
[10] Art. 104 OAMal
[11] Art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal; Art. 33 OAMal
[12] Art. 26 OPre
[13] Art. 41 cpv. 1 bis LAMal
[14] Art. 3 LAMal
[15] Art. 105 c OAMal

 

La protezione della salute psichica sul lavoro

Il lavoro può essere fonte di realizzazione, ma in determinate condizioni può provocare una sofferenza psichica e addirittura portare all’invalidità[16]. Per le persone che soffrono di una turba psichica, il lavoro e le relazioni che ne conseguono possono rappresentare una fonte di difficoltà. Il diritto svizzero non fornisce alcuna definizione generale della protezione della salute mentale al lavoro. I tribunali, che si pronunciano su casi specifici, forniscono degli esempi per tale protezione.
Il datore di lavoro è tenuto a proteggere la salute dei lavoratori

Il Codice delle obbligazioni (CO) e la Legge sul lavoro (LL) obbligano il datore di lavoro a:

– proteggere e rispettare la personalità del lavoratore;

– avere [il dovuto] riguardo per la sua salute[17];

– preservare il lavoratore dagli spossamenti[18].

Il datore di lavoro deve adottare le misure appropriate per tutelare la salute del lavoratore. Egli deve vigilare sulla salute del lavoratore non soltanto durante i rapporti di lavoro ma anche al momento della loro cessazione.

In occasione di un colloquio di lavoro, il futuro datore di lavoro deve rispettare la personalità del futuro impiegato e astenersi dal porre domande riguardanti la sfera intima o domande sulla salute non direttamente legate alla mansione da svolgere. Il futuro lavoratore è autorizzato a mentire, se durante un colloquio dovessero essergli rivolte questo genere di domande.

 

E in caso di tensioni con i colleghi?

Il datore di lavoro non può non interessarsene, perché risponde per il comportamento dei propri collaboratori[19]. Il lavoratore che si ritiene vittima dei propri colleghi deve informare il datore di lavoro per permettere a quest’ultimo di intervenire. Il datore di lavoro ha un obbligo di aiuto e di assistenza[20], deve ridurre le tensioni, risolvere i conflitti relazionali, prevenire le molestie[21] e offrire una protezione contro i pettegolezzi[22].

 

Persona di fiducia nell’impresa

Dal 2012[23], le imprese devono prevedere un sistema di gestione dei conflitti quale mezzo di prevenzione contro le molestie. A tale scopo possono designare una persona di fiducia proveniente dall’azienda o dall’esterno, al di fuori della gerarchia, alla quale i lavoratori possono rivolgersi in maniera confidenziale in caso di conflitto. I collaboratori devono essere a conoscenza di ogni procedura istituita.

 

Malattia psichica, adeguamento delle condizioni di lavoro/licenziamento

Nella misura del possibile, il datore di lavoro deve proporre degli adeguamenti al collaboratore che presenta un disagio psichico, per permettergli di conservare il proprio posto di lavoro; ad esempio proporre un altro luogo di lavoro se a causa della sua malattia non riesce a recarsi in un determinato luogo.

Il licenziamento a causa di una malattia psichica è abusivo, salvo che la malattia pregiudichi in modo essenziale il lavoro nell’impresa[24]. Se il datore di lavoro dovesse tuttavia essere responsabile della malattia del lavoratore[25] e, di conseguenza, dell’assenza di quest’ultimo dal lavoro, il licenziamento pronunciato per ragioni economiche diventa abusivo.

D’altra parte, se una situazione conflittuale è dovuta al carattere difficile di un impiegato e nuoce notevolmente al lavoro in comune, il licenziamento di tale impiegato non è abusivo, a condizione che il datore di lavoro abbia intrapreso tutti i provvedimenti possibili per risolvere il conflitto[26]. Sarebbe abusivo lo scioglimento del contratto a causa di un’incapacità di lavoro o di un calo del rendimento dovuto al comportamento del datore di lavoro stesso[27].

Non esitate a consultare anche la nostra pagina dedicata alla vita professionale.

 

[16] Per un caso concreto rinviamo in particolare alla sentenza del Tribunale federale 4C.24/2005 del 17.10.05, in cui l’attività commerciale della ditta era tale da compromettere la salute mentale
[17] Art. 328 CO RS 220
[18] Art. 6 LL RS 822.11 e Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL3)
[19] 4A_680/2012 del 07.03.13
[20] 4C.60/2006/ech del 22.05.06 ; 4C.46/2006 /ech del 12.04.06
[21] Semaine Judiciare (SJ) 2007 II 51, 66
[22] SJ 2007 II 51, 67
[23] 2C_462/2011 del 09.05.12
[24] Art. 336 cpv. 1 lett. a CO
[25] Ricovero dell’impiegato per una grave depressione a seguito di un colloquio con un nuovo direttore che ha difficoltà a relazionarsi con l’impiegato 4A_437/2015 del 4.12.15
[26] 4A_130/2016 del 25.08.16
[27] 4A_245/2009 del 06.04.09

 

Diritti dei pazienti

I diritti dei pazienti sono protetti dal diritto internazionale[28] e dalla Costituzione federale, che garantisce il diritto alla libertà personale (integrità fisica e psichica e libertà di movimento)[29]. Tale libertà non è tuttavia assoluta e questi diritti possono essere limitati dalla legge. È il caso, ad esempio, del Codice penale, che prevede che i pazienti che hanno violato la legge possono essere sottoposti a un trattamento che non sceglierebbero. Il Codice civile permette il ricovero a scopo di cura o di assistenza [30]

Il segreto medico[31] e l’obbligo di discrezione dei professionisti[32] tutelano la sfera privata del paziente. Per poter comunicare delle informazioni sensibili, i professionisti necessitano dell’autorizzazione del paziente o devono essere stati sollevati dall’obbligo di segretezza da parte di un’autorità istituita dalla legge o da una specifica norma di legge. Se il paziente è incapace di discernimento lo svincolo dovrà essere dato dal suo rappresentante legale.

La legislazione federale e cantonale applicabile in materia stabilisce una lista di diritti dei pazienti che deve essere rispettata dagli ospedali e dagli operatori sanitari privati. Tali diritti sono circa gli stessi in tutti i Cantoni:

  • il diritto di scegliere l’operatore sanitario e l’istituto di cura pubblico o riconosciuto d’interesse pubblico.
  • Il diritto di essere informato in maniera chiara e comprensibile sulla sua salute, sui trattamenti e sui costi.
  • Il diritto a ricevere un’informazione scritta sui propri diritti, i propri doveri e le condizioni del proprio soggiorno in caso di ricovero presso un istituto di cura.
  • Il diritto ad assistenza, consigli e sostegno dei propri familiari e di persone a lui vicine durante il soggiorno in un istituto di cura.
  • Il diritto a un consulente-accompagnatore durante un ricovero.
  • Il diritto a fornire un consenso libero e informato per ogni provvedimento medico.
  • Il diritto di consultare la propria cartella sanitaria, di farsene spiegare il significato e farsi consegnare copia dei documenti che la compongono.
  • Il diritto ad essere sottoposto a provvedimenti coatti solo in presenza di precise condizioni.

A chi si può inoltrare reclamo in caso di violazione dei propri diritti?

Il paziente che ritiene che i propri diritti non siano stati rispettati può rivolgersi a un mediatore o a una commissione di vigilanza.

Il paziente che desidera chiedere un risarcimento danni o un danno morale deve rivolgersi al tribunale e pagare le spese procedurali.

 

Dove ci si può informare sui propri diritti?

Diritti dei pazienti.

[28] In particolare la Convenzione europea sui diritti umani (CEDU), la Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Convenzione di Oviedo), la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD).
[29] Articolo 10 della Costituzione federale (RS 101)
[30] In merito a questa nozione si veda la pagina Il ricovero a scopo di cura o di assistenza
[31] Articolo 321 CP (RS 311.0)
[32] Articolo 35 della Legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1)

Il ricovero a scopo di cura o di assistenza

Il Codice civile svizzero[33] prevede la possibilità di privare una persona della sua libertà al fine di ricoverarla presso un istituto adatto, generalmente un ospedale psichiatrico, se questa soffre di una turba psichica e se non è stato possibile assisterla in altro modo. Ciò significa che prima di ricoverare una persona, occorre ricorrere ad altre misure meno restrittive: l’aiuto domiciliare, le cure ambulatoriali volontarie, il trattamento ambulatoriale, ecc. Siccome il ricovero a scopo di assistenza è una grave limitazione della libertà personale, dev’essere deciso con prudenza.

 

Tre procedure di ricovero a scopo di assistenza

1. Una persona può entrare volontariamente in un istituto per curare una turba psichica. L’utente ammesso volontariamente può lasciare di principio l’istituto in ogni momento. Egli può però esservi trattenuto per tre giorni su ordine del medico se mette in pericolo la propria vita, la propria integrità fisica o quella altrui. Essa viene quindi informata per iscritto del proprio diritto di fare ricorso. Dopo tre giorni può lasciare l’istituto, a meno che, nel frattempo, l’autorità regionale di protezione (la cui denominazione può variare da Cantone a Cantone) non abbia emesso una decisione di ricovero a scopo di assistenza.

2. Un medico designato dal Cantone, che visita personalmente il paziente, prende la decisione di ricoverarlo presso un istituto. Deve redigere una decisione che indichi le ragioni del ricovero e le possibilità di ricorso. Il paziente riceve personalmente una copia della decisione. Se possibile, la decisione viene comunicata a un familiare che ha la possibilità di presentare ricorso. In questo caso, il ricovero dura al massimo sei settimane, se non viene interrotto tramite ricorso o prorogato dall’autorità regionale di protezione.

3. Il paziente è convocato dinnanzi all’autorità regionale di protezione in vista del proprio ricovero. Ha il diritto di essere ascoltato personalmente dall’autorità, può farsi assistere da una persona esperta nel settore giuridico e consultare l’incarto. È possibile che il ricovero sia deciso a titolo provvisorio per la durata della procedura.

 

Durante il ricovero a scopo di assistenza

Durante il ricovero, il paziente ha il diritto di essere aiutato da una persona di fiducia che lo assista nelle pratiche e discuta degli elementi essenziali del piano di trattamento.

 

Fine del ricovero a scopo di assistenza

Se il ricovero è stato ordinato da un medico, l’istituto deve revocarlo spontaneamente quando le condizioni non sono più soddisfatte, altrimenti sarà compito della stessa autorità regionale di protezione che lo ha deciso.

Talvolta succede che venga revocato a condizione che il paziente segua un trattamento ambulatoriale previsto dal diritto cantonale. I Cantoni hanno la possibilità di prevedere anche il trattamento ambulatoriale coatto, qualora la presa a carico possa essere continuata sul territorio anziché nella struttura.

Se l’istituto non interrompe il ricovero e il paziente non inoltra ricorso, l’autorità regionale di protezione deve valutarlo dopo sei mesi. Una seconda verifica avviene dopo altri sei mesi. Di seguito, il controllo periodico ha luogo a scadenza annuale. Per decidere se proseguire o meno il ricovero è necessaria una perizia recente.

Il paziente può chiedere all’istituto di essere dimesso in qualsiasi momento. In caso di rifiuto, può fare ricorso entro dieci giorni. Il ricorso, presentato dal paziente o da un suo familiare, non necessita di una motivazione, dato che il paziente può esporre i propri motivi oralmente in occasione della sua audizione dinnanzi all’autorità di ricorso. Di regola, quest’ultima è tenuta ad ascoltarlo in quanto autorità collegiale[34]. Il paziente può essere rappresentato da una persona esperta in ambito giuridico. In caso di turba psichica la decisione deve essere presa sulla base di una perizia di uno specialista. La decisione deve essere presa entro cinque giorni lavorativi. Il rifiuto di revocare il ricovero a scopo di assistenza può essere rimesso a un giudice di seconda istanza entro dieci giorni[35]. La procedura è la stessa di quella di prima istanza.

 

La responsabilità dello stato

In caso di danno alla persona che ha subìto un ricovero illecito, la responsabilità cade sull’ente pubblico nel caso in cui la struttura sia cantonale, oppure cade sull’istituto privato, non sugli operatori sanitari coinvolti. Occorre rivolgersi al giudice entro un anno dalla presa di conoscenza del danno.

 

[33] Art. 426 CC
[34] Art. 450e CC, DTF 139 III 257
[35] Art. 450b cpv. 2 CC