Il Codice civile svizzero[33] prevede la possibilità di privare una persona della sua libertà al fine di ricoverarla presso un istituto adatto, generalmente un ospedale psichiatrico, se questa soffre di una turba psichica e se non è stato possibile assisterla in altro modo. Ciò significa che prima di ricoverare una persona, occorre ricorrere ad altre misure meno restrittive: l’aiuto domiciliare, le cure ambulatoriali volontarie, il trattamento ambulatoriale, ecc. Siccome il ricovero a scopo di assistenza è una grave limitazione della libertà personale, dev’essere deciso con prudenza.
Tre procedure di ricovero a scopo di assistenza
1. Una persona può entrare volontariamente in un istituto per curare una turba psichica. L’utente ammesso volontariamente può lasciare di principio l’istituto in ogni momento. Egli può però esservi trattenuto per tre giorni su ordine del medico se mette in pericolo la propria vita, la propria integrità fisica o quella altrui. Essa viene quindi informata per iscritto del proprio diritto di fare ricorso. Dopo tre giorni può lasciare l’istituto, a meno che, nel frattempo, l’autorità regionale di protezione (la cui denominazione può variare da Cantone a Cantone) non abbia emesso una decisione di ricovero a scopo di assistenza.
2. Un medico designato dal Cantone, che visita personalmente il paziente, prende la decisione di ricoverarlo presso un istituto. Deve redigere una decisione che indichi le ragioni del ricovero e le possibilità di ricorso. Il paziente riceve personalmente una copia della decisione. Se possibile, la decisione viene comunicata a un familiare che ha la possibilità di presentare ricorso. In questo caso, il ricovero dura al massimo sei settimane, se non viene interrotto tramite ricorso o prorogato dall’autorità regionale di protezione.
3. Il paziente è convocato dinnanzi all’autorità regionale di protezione in vista del proprio ricovero. Ha il diritto di essere ascoltato personalmente dall’autorità, può farsi assistere da una persona esperta nel settore giuridico e consultare l’incarto. È possibile che il ricovero sia deciso a titolo provvisorio per la durata della procedura.
Durante il ricovero a scopo di assistenza
Durante il ricovero, il paziente ha il diritto di essere aiutato da una persona di fiducia che lo assista nelle pratiche e discuta degli elementi essenziali del piano di trattamento.
Fine del ricovero a scopo di assistenza
Se il ricovero è stato ordinato da un medico, l’istituto deve revocarlo spontaneamente quando le condizioni non sono più soddisfatte, altrimenti sarà compito della stessa autorità regionale di protezione che lo ha deciso.
Talvolta succede che venga revocato a condizione che il paziente segua un trattamento ambulatoriale previsto dal diritto cantonale. I Cantoni hanno la possibilità di prevedere anche il trattamento ambulatoriale coatto, qualora la presa a carico possa essere continuata sul territorio anziché nella struttura.
Se l’istituto non interrompe il ricovero e il paziente non inoltra ricorso, l’autorità regionale di protezione deve valutarlo dopo sei mesi. Una seconda verifica avviene dopo altri sei mesi. Di seguito, il controllo periodico ha luogo a scadenza annuale. Per decidere se proseguire o meno il ricovero è necessaria una perizia recente.
Il paziente può chiedere all’istituto di essere dimesso in qualsiasi momento. In caso di rifiuto, può fare ricorso entro dieci giorni. Il ricorso, presentato dal paziente o da un suo familiare, non necessita di una motivazione, dato che il paziente può esporre i propri motivi oralmente in occasione della sua audizione dinnanzi all’autorità di ricorso. Di regola, quest’ultima è tenuta ad ascoltarlo in quanto autorità collegiale[34]. Il paziente può essere rappresentato da una persona esperta in ambito giuridico. In caso di turba psichica la decisione deve essere presa sulla base di una perizia di uno specialista. La decisione deve essere presa entro cinque giorni lavorativi. Il rifiuto di revocare il ricovero a scopo di assistenza può essere rimesso a un giudice di seconda istanza entro dieci giorni[35]. La procedura è la stessa di quella di prima istanza.
La responsabilità dello stato
In caso di danno alla persona che ha subìto un ricovero illecito, la responsabilità cade sull’ente pubblico nel caso in cui la struttura sia cantonale, oppure cade sull’istituto privato, non sugli operatori sanitari coinvolti. Occorre rivolgersi al giudice entro un anno dalla presa di conoscenza del danno.
[33] Art. 426 CC
[34] Art. 450e CC, DTF 139 III 257
[35] Art. 450b cpv. 2 CC